Con ordinanza 12.9.2023 n. 26368 la Corte di Cassazione ha affermato che il corrispettivo in denaro o in natura in favore di determinati soggetti (tra i quali le associazioni sportive dilettantistiche), di importo annuo non superiore a 200.000,00 euro, costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti di quest’ultimo mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell’art. 108 co. 1 del TUIR.
Per beneficiare del regime di favore, occorre però che:
- i corrispettivi erogati siano necessariamente destinati alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante;
- sia riscontrata, a fronte dell’erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima.