È stata pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021, il D.L. 41/2021, c.d. Decreto Sostegno, primo intervento del nuovo Governo a supporto del sistema economico ancora inciso dalla crisi economica dovuta alla pandemia da Covid-19.
Viene previsto un nuovo contributo a fondo perduto nei confronti dei soggetti:
- titolari di partita Iva;
- residenti o stabiliti nel territorio dello Stato;
- che svolgono attività di impresa, arte o professione o producono reddito agrario;
a condizione che il reddito agrario e i ricavi non siano superiori a 10 milioni di euro nel periodo di imposta 2019.
Il contributo, tuttavia, non spetta a:
- soggetti la cui attività risulta cessata al 23 marzo 2021;
- soggetti che hanno attivato la partita iva a decorrere dal 23 marzo 2021;
- enti pubblici ex articolo 74, Tuir;
- intermediari finanziari e società di partecipazione ex articolo 162-bis, Tuir.
Condizione per poter fruire del contributo è che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi per l’anno 2020 abbia registrato un calo di almeno il 30% rispetto al 2019.
A tal fine si deve aver riguardo alla data di effettuazione dell’operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi.
I soggetti che hanno aperto la partita Iva nel 2019 hanno comunque diritto al contributo.
Nuovo contributo a fondo perduto: come viene calcolato
Il contributo viene determinato applicando al calo di fatturato medio mensile le seguenti percentuali:
- 60% in caso di reddito agrario, ricavi o compensi entro 100.000 euro;
- 50% in caso di reddito agrario, ricavi o compensi tra 100.001 e 400.000 euro;
- 40% in caso di reddito agrario, ricavi o compensi tra 400.002 e 1 milione di euro;
- 30% in caso di reddito agrario, ricavi o compensi tra 1.000.001 e 5 milioni di euro;
- 20% in caso di reddito agrario, ricavi o compensi oltre 5 milioni di euro.
È previsto un contributo minimo, anche per coloro che hanno attivato la partita Iva nel 2020, pari a:
- 1.000 euro per le persone fisiche;
- 2.000 euro per gli altri soggetti.
Il contributo:
- non concorre non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi;
- non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir e
- non concorre alla formazione del valore della produzione netta Irap.
È previsto che in alternativa alla liquidità, il contributo può essere riconosciuto, quale scelta irrevocabile del contribuente, nella sua totalità come credito di imposta, utilizzabile solo in compensazione.
A tal fine, non si applicano i limiti:
- articolo 31, comma 1, D.L. 78/2010;
- articolo 34, L. 388/2000; e
- articolo 1, comma 53, L. 244/2007.
Ai fini della fruizione è necessario presentare all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, anche tramite intermediari abilitati, una domanda indicante il possesso dei requisiti, nel termine di 60 giorni dall’avvio della procedura come individuata con provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle entrate del 23 marzo 2021, protocollo n. 77923.
Infine, è previsto che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 25, commi 9-14, D.L. 34/2020 in riferimento a modalità di erogazione, regime sanzionatorio e attività di controllo.