A seguito delle modifiche apportate dall’art. 18 del DL 73/2021 (conv. L. 140/2021) all’art. 26 del DPR 633/72, per le sole procedure concorsuali avviate dal 26.5.2021, in base al nuovo co. 10-bis dell’art. 26 del DPR 633/72, per l’emissione delle note di variazione in diminuzione dell’IVA è necessario avere riguardo non più al momento dell’infruttuosità della procedura, ma, rispettivamente, alla data:
- della sentenza dichiarativa del fallimento;
- del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.