E’ stato reso noto l’ammontare massimo del credito d’imposta sanificazione fruibile: esso è pari al credito d’imposta richiesto (60% delle spese ammissibili sostenute nell’anno solare 2020) moltiplicato per la percentuale di fruizione del credito d’imposta sanificazione, pari a 15,6423%, ottenuta dal rapporto tra il limite massimo di spesa, fissato dal Decreto Rilancio in 200 milioni di euro, e gli importi complessivamente richiesti dai contribuenti nelle comunicazioni validamente inviate dal 20.07.2020 al 07.09.2020, pari a 1.278.578.142 euro.
L’importo del credito effettivamente spettante a ciascun contribuente è anche consultabile nel proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Dopo le disposizioni normative e i provvedimenti operativi, la risoluzione n.52 di ieri dell’AE istituisce il codice tributo “6917”, denominato “CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE – articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”, che consente quindi di beneficiare in concreto dell’agevolazione.