L’articolo 37 D.L. 76/2020 prevede l’obbligo per le imprese e professionisti che non vi abbiano già provveduto, di comunicare il proprio domicilio digitale al Registro delle imprese entro il 1° ottobre 2020.
Le imprese costituite in forma societaria che non hanno ottemperato a tale obbligo, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall’ufficio del registro delle imprese sono sottoposte alla sanzione prevista dall’articolo 2630 cod. civ., in misura raddoppiata (quindi da un minimo di euro 206 ad un massimo di euro 2.640).