L’agenzia di promozione commerciale coreana non è soggetta a Irap. L’appello dell’agenzia delle Entrate è stato respinto e i nostri consulenti hanno difeso correttamente l’ente straniero.
Irap: quale procedura si applica quando l’azienda è straniera?
De Martini e Associati ha vinto un importante ricorso in commissione tributaria sulla questione e la sentenza sul caso è stata pubblicata sul Quotidiano del Fisco, il 5 marzo scorso.
Al cliente dello studio è stato riconosciuto che non deve pagare l’Irap, in base al principio di reciprocità, presente nella convenzione Italia-Corea contro le doppie imposizioni.
La sentenza è la numero 1339/3/2019 della Ctr Lombardia, con Rollero come presidente e Chiametti come relatore.
La commissione ha respinto l’appello dell’agenzia delle Entrate e ha confermato come nulli i 5 accertamenti Irap con condanna per lite temeraria.
Il destinatario degli accertamenti, il nostro cliente, è un’agenzia coreana che lavora alle dipendenze del ministero governativo del Commercio del suo paese.
L’agenzia si occupa dello sviluppo delle reazioni tra Italia e Corea.
Irap: i motivi della sentenza
Secondo l’Agenzia delle Entrate, in quanto organizzazione stabile l’ente coreano sarebbe stato assoggettato all’Irap.
De Martini e Associati sosteneva, invece, che non era dovuta alcuna Irap.
La difesa, in commissione, ha ribadito il governo coreano aveva esentato l’Istituto italiano per il commercio con l’estero da ogni prelievo: in base al principio di reciprocità, l’esenzione doveva valore anche per l’agenzia coreana.
Il riferimento di legge è la 199/92 contro le doppie imposizioni Italia-Corea.
I giudici hanno dato ragione alla Difesa.
L’agenzia è dipendente diretta del ministero del Commercio coreano e, malgrado la presenza di dipendenti, non si può ritenere un’organizzazione autonoma.
Inoltre, l’articolo 3 del decreto legislativo 446/97 assoggetta a Irap soltanto gli enti pubblici italiani.